EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO
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L'equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titoli di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano.

Le procedure di equipollenza prevedono generalmente una valutazione completa del titolo estero ed una comparazione del percorso di studi svolto con il corrispondente percorso di studi italiano.

Le autorità competenti sono:

gli Uffici Scolastici Provinciali per i titoli di studio pre-universitari
le Università per le Lauree
il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per i titoli di Dottorato (Ph.D.)
In generale, la documentazione da produrre comprende:

il titolo originale, opportunamente legalizzato e tradotto
il certificato degli esami sostenuti (o delle materie di studio), con le relative valutazioni, legalizzato e tradotto
il programma analitico di studio, legalizzato e tradotto
la Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dalla sede consolare italiana nel Paese in cui il titolo è stato conseguito (tale documento non è richiesto per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo, e nella Confederazione svizzera).
Per quanto riguarda i titoli pre-universitari ed i Dottorati, l'equipollenza può essere richiesta solo dai cittadini italiani o comunitari.

Ricevuta l'istanza, l'autorità competente può decidere di riconoscere in toto o solo in parte il curricolo degli studi svolti, disponendo, se ritenuto opportuno, eventuali esami integrativi. In generale è comunque richiesta una prova di competenza della lingua italiana.

Equipollenza ai soli fini concorsuali
I cittadini comunitari in possesso di Titoli conseguiti all'estero che intendono partecipare ai concorsi pubblici, possono richiedere che i titoli siano dichiarati "equipollenti ai fini concorsuali" ad un determinato Titolo di studio italiano, senza la necessità di ottenere l'equipollenza accademica o scolastica.

Si tratta di una forma di equipollenza ridotta, valida solo ed esclusivamente per la partecipazione al concorso oggetto della richiesta.

La procedura di valutazione è decisamente più snella e prevede una valutazione generale del titolo estero e non una analisi dettagliata del percorso di studio. L'iter si conclude nell'arco di un mese o poco più.

Possono essere valutati sia i titoli di scuola media superiore che i titoli universitari, a seconda del titolo di accesso previsto dal bando di concorso a cui si intende partecipare. Ad esempio, se il bando di concorso prevede un diploma di istruzione tecnica, è possibile richiedere la valutazione di titoli di scuola media superiore conseguiti all'estero assimilabili al titolo italiano richiesto.

L'autorità competente è la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la Funzione Pubblica, in accordo con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

L'equipollenza viene attestata mediante decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) ed ha valore esclusivamente per il bando di concorso per cui è stata rilasciata, non può quindi essere utilizzata in contesti diversi (ad esempio non permette l'iscrizione ad albi professionali).

Riconoscimento professionale
In alternativa all'equipollenza accademica o scolastica, e limitatamente al loro utilizzo quali titoli di abilitazione alle professioni regolamentate, i titoli di studio esteri possono altresì essere riconosciuti ai fini professionali. Questo tipo di riconoscimento non assimila il titolo estero ad un titolo dell'ordinamento italiano, ma lo dichiara titolo professionale abilitante all'esercizio della professione in Italia.

Tale procedura è particolarmente indicata a coloro che sono in possesso di titoli conseguiti nell'Unione Europea ed intendono esercitare in Italia professioni regolamentate (es. avvocato, ingegnere, dottore commercialista, medico, infermiere, insegnante, ecc.). Per i cittadini comunitari in possesso di titoli comunitari è sufficiente presentare al Ministero competente copia autocertificata del proprio titolo di studio, la relativa traduzione e la "Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2005/36/CE" rilasciata dall'Autorità dello Stato che ha rilasciato il titolo professionale.

La procedura è espletata in un tempo massimo di 120 giorni e si conclude, in caso positivo, con la pubblicazione del decreto di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale. Il titolo così riconosciuto abilita alla professione e permette, se previsto, l'accesso all'albo professionale corrispondente. I Titoli riconosciuti abilitanti all'insegnamento permettono l'accesso alle graduatorie provinciali ad esaurimento per la classe di concorso riconosciuta.

Controversia riguardante il riconoscimento professionale degli insegnanti
È stata presentata una formale denuncia alla Commissione Europea (prot. CHAP(2009)00199) per quanto riguarda l'applicazione della Direttiva 2005/36/CE da parte del Ministero dell'Istruzione per la professione di docente. Infatti il Ministero dell'Istruzione ha previsto che anche i docenti in possesso di qualifica professionale conseguita negli Stati dell'Unione Europea, e riconosciuta con provvedimento formale del Ministero stesso, possano accedere alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento e alla II fascia delle graduatorie di istituto, in osservanza del dettato comunitario.

Tuttavia, in contrasto con il dettato della citata Direttiva che prevede (Art. 4) che “Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.”, il trattamento destinato ai docenti in possesso di qualifica professionale conseguita in Europa differisce da quello riservato agli abilitati in Italia poiché solo a questi ultimi è applicato un bonus di trenta punti in graduatoria che non viene applicato agli aspiranti in possesso della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro e riconosciuta dal MIUR.

 

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