LE CONSULTE PROVINCIALI DEGLI STUDENTI
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La Consulta provinciale degli Studenti – CPS – è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale, la cui attività è disciplinata dal D.P.R. 567/96 così come modificato e integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 268/07. È composta da due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia. I rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti i loro compagni della scuola di appartenenza e restano in carica, a seguito delle modifiche apportate con il D.P.R. 268/07, per due anni. Le CPS hanno una sede appositamente attrezzata messa a disposizione dall’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza e dispongono di fondi propri che possono essere spesi solo dagli studenti che la compongono. La quota prevista è almeno il 7% dei fondi provinciali destinati alle scuole per le attività degli studenti in base ai D.P.R. 567/96, D.P.R. 156/99, D.P.R. 105/2001, D.P.R. 301/05 e il D.P.R. 268/07.

Le funzioni delle Consulte sono:

- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di secondo grado della provincia;
- ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;
- formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;
- stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni di volontariato e le organizzazioni del mondo del lavoro;
- formulare proposte ed esprimere pareri all’USP, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali circa questioni attinenti alle problematiche studentesche;
- istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, all’orientamento e all’attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;
- designare due studenti all’interno dell’organo provinciale di garanzia regionale previsto dall’art. 5 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dal D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007.

Ogni Consulta – a norma del 3° comma dell’art. 6 – è tenuta a dotarsi di un regolamento, elegge al suo interno un Presidente e può lavorare in commissioni di lavoro tematiche e/o territoriali. L’USP mette a disposizione della CPS, oltre ad una sede appositamente attrezzata, il supporto organizzativo e la consulenza tecnico scientifica per il suo funzionamento, compito svolto nella maggior parte dei casi da un docente comandato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale che diviene referente per le attività della Consulta. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha previsto inoltre un apposito Ufficio di coordinamento per le attività delle Consulte e degli studenti che opera all’interno della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione. I Presidenti delle Consulte, nel corso degli anni, si sono riuniti periodicamente in Conferenza nazionale, dove hanno avuto l’opportunità di scambiare informazioni, d’ideare progetti integrati, di discutere dei problemi comuni delle CPS e di confrontarsi con il Ministro formulando pareri e proposte. Il regolamento di modifica ha sancito la trasformazione della Conferenza nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali degli Studenti in Consiglio nazionale dei Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti, organo consultivo del Ministro, sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale. Il Consiglio si dota di un regolamento interno al quale è demandata la determinazione delle modalità organizzative e gestionali di funzionamento del Consiglio e la pianificazione del numero minimo di adunanze per anno scolastico, adunanze che possono essere convocate anche dal Ministro stesso. Il Consiglio nazionale si organizza in commissioni di lavoro territoriali e/o tematiche.

In più di 10 anni di lavoro le Consulte hanno realizzato numerose attività, come:

- convegni nazionali, provinciali e regionali;
- la Giornata nazionale dell’Arte e della Creatività studentesca in tutte le province italiane;
- trasmissioni televisive;
- giornali studenteschi provinciali;
- corsi di formazione per gli studenti e i loro rappresentanti sulle politiche giovanili;
- la partecipazione all’elaborazione dei piani di dimensionamento delle scuole a livello provinciale;
- attività di educazione alla pace e di solidarietà internazionale;
- attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98 così come modificato dal D.P.R. 235/07))
- proposte di progetti per le attività integrative e complementari (D.P.R. 567/96);
- contribuito all’attivazione degli Organi di Garanzia e alla designazione degli studenti al loro interno;
- sportelli informativi e di servizio per gli studenti;
- instaurato un dialogo con gli Enti Locali e le Amministrazioni Periferiche;
- contribuito alla promozione e all’approvazione di leggi regionali per il diritto allo studio;
- realizzato attività e iniziative di promozione e utilizzo dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie;
- contribuito a stimolare il coinvolgimento degli studenti nell’elaborazione dei Piani dell’Offerta Formativa;
- organizzato campagne di prevenzione contro le droghe;
- ideato concorsi per gli studenti;
- collaborato per la realizzazione del Portale nazionale delle Consulte.

Numerosi pareri delle CPS sono stati accolti dal ministero, ad esempio su: lo Statuto delle studentesse e degli studenti, le modifiche del D.P.R. 567/96, l’autonomia scolastica, le modifiche degli organi collegiali e il progetto di rappresentanza studentesca nazionale.

Scheda esplicativa D.P.R. 567/96 come modificato e integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 268/07

Il D.P.R. 567/96 è il regolamento che disciplina la materia oggetto della direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, n. 133 del 3 aprile 1996. In esso sono contenute le norme che regolano le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

Le innovazioni più importanti riguardano:

· Iniziative complementari: si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. (art. 1)
· Attività integrative: sono finalizzate ad offrire occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero. (art. 1)
· “Scuole aperte”: gli istituti devono predisporre almeno un locale attrezzato quale ritrovo dei giovani dopo la fine delle lezioni, al pomeriggio, durante i giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva. (art. 2)
· Scuola e territorio: gli istituti devono favorire tutte le attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. Le collaborazioni per attività educative, culturali, ricreative e sportive possono essere realizzate con associazioni, regioni, enti locali, enti pubblici, enti e soggetti privati. (art. 3)
· Ruolo del comitato studentesco: le iniziative previste da questo regolamento, compreso l’impiego delle risorse finanziarie necessarie, sono proposte dal comitato studentesco o da almeno 20 studenti o da associazioni studentesche e deliberate dal Consiglio d’Istituto. Il comitato studentesco gestisce la realizzazione delle attività; deve dotarsi di un regolamento interno e può: dividersi in commissioni, esprimere un gruppo di gestione, elaborare un piano di gestione delle iniziative e realizzare attività di autofinanziamento. (art. 4)
· Convenzioni. Si possono stipulare convenzioni per la realizzazione delle attività non gestite direttamente dalla scuola. Anche le associazioni studentesche possono fare convenzioni con le scuole. (art. 5)
· Consulta provinciale degli studenti: composta da due studenti per istituto in ogni provincia eletti dai loro compagni, dura in carica due anni ed ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti, ottimizzare ed integrare in rete le attività integrative e complementari e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto. (art. 6)
· Giornata nazionale dell’arte e della creatività studentesca: indetta sulla base dell’art. 7, è di fatto divenuto un appuntamento annuale fisso durante il quale le scuole sono aperte al pubblico e gli studenti organizzano manifestazioni e iniziative ed espongono lavori, anche nelle vie e nelle piazze, per sottolineare il valore dell’attività educativa e formativa attraverso la libera espressione dell’arte e della loro creatività.

Le disposizioni contenute nel D.P.R. 567/96 si sono rivelate “rivoluzionarie” all’interno del mondo scolastico: le Consulte provinciali, la scuola aperta il pomeriggio con spazi “autogestiti”, la disponibilità di fondi gestiti dagli studenti, un nuovo ruolo dei giovani e spazi di partecipazione molto più ampi si sono rivelate innovazioni importanti. Allo stesso tempo la complessità dell’ambito ha reso necessarie alcune modifiche ed integrazioni al D.P.R. 567/96. Gli studenti delle scuole e quelli delle Consulte provinciali hanno dato un apporto significativo all’ampia discussione che si è sviluppata sull’argomento, decisivi i contributi giunti dalle assemblee d’istituto, dalle riunioni locali e nazionali delle Consulte e dalle associazioni. In particolare le modifiche e le integrazioni alla disciplina si sono rese necessarie per risolvere alcuni problemi di organizzazione e per rendere più omogeneo il livello qualitativo nazionale.

Esse riguardano:

· Il superamento delle attività extrascolastiche: tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi diventano proprie della scuola, tant’è che uno degli effetti che ciò comporta è la copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato. (integrazione all’art. 1)
· La possibilità di utilizzare docenti per finalità di sostegno alle iniziative previste dal D.P.R. 567/96 e a quelle ad esso collegate. (integrazione all’art. 4)
· La possibilità per le associazioni studentesche di costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell’istituto del testo degli accordi, previsto all’art. 36 del codice civile. (integrazione all’art. 5)
· Le Consulte provinciali degli studenti: i rappresentanti sono eletti, con le stesse modalità dell’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’istituto e durano in carica due anni. Entro 15 giorni dalla elezione dei rappresentanti di Consulta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale deve convocare la prima riunione della consulta che deve, inoltre, dotarsi di un regolamento ed eleggere un presidente ed un consiglio di presidenza. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative. La Consulta deve designare i rappresentanti degli studenti nell’organo di garanzia regionale previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.
· Disposizioni finanziarie: possono essere coperti tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione di attività complementari e integrative, compresi i rimborsi spese per i partecipanti alle iniziative e per i rappresentanti delle consulte. Una quota non inferiore al 7% dei fondi provinciali destinati alla realizzazione delle attività previste dal D.P.R. 567/96 è utilizzabile dalla consulta provinciale

 

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