La
Consulta provinciale degli Studenti CPS
è un organismo istituzionale di rappresentanza
studentesca su base provinciale, la cui attività
è disciplinata dal D.P.R. 567/96 così come
modificato e integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05
e 268/07. È composta da due studenti per ogni istituto
secondario di secondo grado della provincia. I rappresentanti
che la compongono sono eletti da tutti i loro compagni
della scuola di appartenenza e restano in carica, a seguito
delle modifiche apportate con il D.P.R. 268/07, per due
anni. Le CPS hanno una sede appositamente attrezzata messa
a disposizione dallUfficio Scolastico Provinciale
di competenza e dispongono di fondi propri che possono
essere spesi solo dagli studenti che la compongono. La
quota prevista è almeno il 7% dei fondi provinciali
destinati alle scuole per le attività degli studenti
in base ai D.P.R. 567/96, D.P.R. 156/99, D.P.R. 105/2001,
D.P.R. 301/05 e il D.P.R. 268/07.
Le
funzioni delle Consulte sono:
-
assicurare il più ampio confronto fra gli studenti
di tutte le scuole di istruzione secondaria di secondo
grado della provincia;
- ottimizzare ed integrare in rete le attività
extracurricolari;
- formulare proposte che superino la dimensione del singolo
istituto;
- stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le
associazioni di volontariato e le organizzazioni del mondo
del lavoro;
- formulare proposte ed esprimere pareri allUSP,
agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali
circa questioni attinenti alle problematiche studentesche;
- istituire uno sportello informativo per gli studenti,
con particolare riferimento alle attività integrative,
allorientamento e allattuazione dello Statuto
delle studentesse e degli studenti;
- progettare, organizzare e realizzare attività
anche a carattere transnazionale;
- designare due studenti allinterno dellorgano
provinciale di garanzia regionale previsto dallart.
5 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dal D.P.R.
n° 235 del 21 novembre 2007.
Ogni
Consulta a norma del 3° comma dellart.
6 è tenuta a dotarsi di un regolamento,
elegge al suo interno un Presidente e può lavorare
in commissioni di lavoro tematiche e/o territoriali. LUSP
mette a disposizione della CPS, oltre ad una sede appositamente
attrezzata, il supporto organizzativo e la consulenza
tecnico scientifica per il suo funzionamento, compito
svolto nella maggior parte dei casi da un docente comandato
presso lUfficio Scolastico Provinciale che diviene
referente per le attività della Consulta. Il Ministero
dellIstruzione, dellUniversità e della
Ricerca ha previsto inoltre un apposito Ufficio di coordinamento
per le attività delle Consulte e degli studenti
che opera allinterno della Direzione Generale per
lo Studente, lIntegrazione, la Partecipazione e
la Comunicazione. I Presidenti delle Consulte, nel corso
degli anni, si sono riuniti periodicamente in Conferenza
nazionale, dove hanno avuto lopportunità
di scambiare informazioni, dideare progetti integrati,
di discutere dei problemi comuni delle CPS e di confrontarsi
con il Ministro formulando pareri e proposte. Il regolamento
di modifica ha sancito la trasformazione della Conferenza
nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali degli
Studenti in Consiglio nazionale dei Presidenti delle Consulte
provinciali degli studenti, organo consultivo del Ministro,
sede permanente di confronto e di rappresentanza degli
studenti a livello nazionale. Il Consiglio si dota di
un regolamento interno al quale è demandata la
determinazione delle modalità organizzative e gestionali
di funzionamento del Consiglio e la pianificazione del
numero minimo di adunanze per anno scolastico, adunanze
che possono essere convocate anche dal Ministro stesso.
Il Consiglio nazionale si organizza in commissioni di
lavoro territoriali e/o tematiche.
In
più di 10 anni di lavoro le Consulte hanno realizzato
numerose attività, come:
-
convegni nazionali, provinciali e regionali;
- la Giornata nazionale dellArte e della Creatività
studentesca in tutte le province italiane;
- trasmissioni televisive;
- giornali studenteschi provinciali;
- corsi di formazione per gli studenti e i loro rappresentanti
sulle politiche giovanili;
- la partecipazione allelaborazione dei piani di
dimensionamento delle scuole a livello provinciale;
- attività di educazione alla pace e di solidarietà
internazionale;
- attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
(D.P.R. 249/98 così come modificato dal D.P.R.
235/07))
- proposte di progetti per le attività integrative
e complementari (D.P.R. 567/96);
- contribuito allattivazione degli Organi di Garanzia
e alla designazione degli studenti al loro interno;
- sportelli informativi e di servizio per gli studenti;
- instaurato un dialogo con gli Enti Locali e le Amministrazioni
Periferiche;
- contribuito alla promozione e allapprovazione
di leggi regionali per il diritto allo studio;
- realizzato attività e iniziative di promozione
e utilizzo dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie;
- contribuito a stimolare il coinvolgimento degli studenti
nellelaborazione dei Piani dellOfferta Formativa;
- organizzato campagne di prevenzione contro le droghe;
- ideato concorsi per gli studenti;
- collaborato per la realizzazione del Portale nazionale
delle Consulte.
Numerosi
pareri delle CPS sono stati accolti dal ministero, ad
esempio su: lo Statuto delle studentesse e degli studenti,
le modifiche del D.P.R. 567/96, lautonomia scolastica,
le modifiche degli organi collegiali e il progetto di
rappresentanza studentesca nazionale.
Scheda
esplicativa D.P.R. 567/96 come modificato e integrato
dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 268/07
Il
D.P.R. 567/96 è il regolamento che disciplina la
materia oggetto della direttiva del Ministro della Pubblica
Istruzione, n. 133 del 3 aprile 1996. In esso sono contenute
le norme che regolano le iniziative complementari e le
attività integrative nelle istituzioni scolastiche.
Le
innovazioni più importanti riguardano:
·
Iniziative complementari: si inseriscono negli
obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle
relative attività può essere tenuta presente
dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva
dello studente. (art. 1)
· Attività integrative: sono finalizzate
ad offrire occasioni extracurricolari per la crescita
umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo
del tempo libero. (art. 1)
·
Scuole aperte: gli istituti devono
predisporre almeno un locale attrezzato quale ritrovo
dei giovani dopo la fine delle lezioni, al pomeriggio,
durante i giorni festivi e nel periodo di interruzione
estiva. (art. 2)
· Scuola e territorio: gli istituti devono
favorire tutte le attività che realizzano la funzione
della scuola come centro di promozione culturale, sociale
e civile del territorio. Le collaborazioni per attività
educative, culturali, ricreative e sportive possono essere
realizzate con associazioni, regioni, enti locali, enti
pubblici, enti e soggetti privati. (art. 3)
· Ruolo del comitato studentesco: le iniziative
previste da questo regolamento, compreso limpiego
delle risorse finanziarie necessarie, sono proposte dal
comitato studentesco o da almeno 20 studenti o da associazioni
studentesche e deliberate dal Consiglio dIstituto.
Il comitato studentesco gestisce la realizzazione delle
attività; deve dotarsi di un regolamento interno
e può: dividersi in commissioni, esprimere un gruppo
di gestione, elaborare un piano di gestione delle iniziative
e realizzare attività di autofinanziamento. (art.
4)
· Convenzioni. Si possono stipulare convenzioni
per la realizzazione delle attività non gestite
direttamente dalla scuola. Anche le associazioni studentesche
possono fare convenzioni con le scuole. (art. 5)
· Consulta provinciale degli studenti: composta
da due studenti per istituto in ogni provincia eletti
dai loro compagni, dura in carica due anni ed ha il compito
di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti,
ottimizzare ed integrare in rete le attività integrative
e complementari e formulare proposte di intervento che
superino la dimensione del singolo istituto. (art. 6)
· Giornata nazionale dellarte e della
creatività studentesca: indetta sulla base
dellart. 7, è di fatto divenuto un appuntamento
annuale fisso durante il quale le scuole sono aperte al
pubblico e gli studenti organizzano manifestazioni e iniziative
ed espongono lavori, anche nelle vie e nelle piazze, per
sottolineare il valore dellattività educativa
e formativa attraverso la libera espressione dellarte
e della loro creatività.
Le
disposizioni contenute nel D.P.R. 567/96 si sono rivelate
rivoluzionarie allinterno del mondo
scolastico: le Consulte provinciali, la scuola aperta
il pomeriggio con spazi autogestiti, la disponibilità
di fondi gestiti dagli studenti, un nuovo ruolo dei giovani
e spazi di partecipazione molto più ampi si sono
rivelate innovazioni importanti. Allo stesso tempo la
complessità dellambito ha reso necessarie
alcune modifiche ed integrazioni al D.P.R. 567/96. Gli
studenti delle scuole e quelli delle Consulte provinciali
hanno dato un apporto significativo allampia discussione
che si è sviluppata sullargomento, decisivi
i contributi giunti dalle assemblee distituto, dalle
riunioni locali e nazionali delle Consulte e dalle associazioni.
In particolare le modifiche e le integrazioni alla disciplina
si sono rese necessarie per risolvere alcuni problemi
di organizzazione e per rendere più omogeneo il
livello qualitativo nazionale.
Esse
riguardano:
· Il superamento delle attività extrascolastiche:
tutte le attività organizzate dalle istituzioni
scolastiche sulla base di progetti educativi diventano
proprie della scuola, tantè che uno degli
effetti che ciò comporta è la copertura
assicurativa INAIL per conto dello Stato. (integrazione
allart. 1)
· La possibilità di utilizzare docenti per
finalità di sostegno alle iniziative previste dal
D.P.R. 567/96 e a quelle ad esso collegate. (integrazione
allart. 4)
· La possibilità per le associazioni studentesche
di costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dellistituto
del testo degli accordi, previsto allart. 36 del
codice civile. (integrazione allart. 5)
· Le Consulte provinciali degli studenti: i rappresentanti
sono eletti, con le stesse modalità dellelezione
dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio distituto
e durano in carica due anni. Entro 15 giorni dalla elezione
dei rappresentanti di Consulta, il Dirigente dellUfficio
Scolastico Provinciale deve convocare la prima riunione
della consulta che deve, inoltre, dotarsi di un regolamento
ed eleggere un presidente ed un consiglio di presidenza.
Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per
qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita',
anche per aver conseguito il diploma, si procede alla
nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti,
risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.
In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni
suppletive. Le consulte appartenenti ad una stessa regione
danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo,
il quale viene insediato dal dirigente del competente
ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al
coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento
regionale adotta un proprio regolamento interno con il
quale sono disciplinate la composizione e le modalità
organizzative. La Consulta deve designare i rappresentanti
degli studenti nellorgano di garanzia regionale
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.
· Disposizioni finanziarie: possono essere
coperti tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione
di attività complementari e integrative, compresi
i rimborsi spese per i partecipanti alle iniziative e
per i rappresentanti delle consulte. Una quota non inferiore
al 7% dei fondi provinciali destinati alla realizzazione
delle attività previste dal D.P.R. 567/96 è
utilizzabile dalla consulta provinciale